Welfare dell'equipaggio e conformità al lavoro marittimo
Obiettivo del moduloComprendere perché la MLC 2006 consolida gli strumenti marittimi del lavoro, riconoscerne i cinque Titoli e collegare diritti sostanziali e sistema di controllo.
La Maritime Labour Convention 2006 è stata adottata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) il 23 febbraio 2006, alla 94ª sessione (marittima) della Conferenza Internazionale del Lavoro, ed è entrata in vigore il 20 agosto 2013, dodici mesi dopo il raggiungimento della doppia soglia richiesta: trenta ratifiche in rappresentanza di almeno il 33 per cento del tonnellaggio lordo mondiale. Consolida e aggiorna 68 strumenti precedenti — 37 Convenzioni e 31 Raccomandazioni adottate dal 1920 in poi — in un unico testo, ed è per questo che la si definisce il «quarto pilastro» della regolamentazione marittima internazionale accanto a SOLAS, MARPOL e STCW. Al 15 settembre 2026 la ratificano 113 Stati membri, che rappresentano il 96,6 per cento del tonnellaggio lordo mondiale.

| Titolo | Contenuto |
|---|---|
| 1 | Requisiti minimi per lavorare a bordo (età minima, certificato medico, formazione, arruolamento) |
| 2 | Condizioni di impiego (contratto, paga, ferie, rimpatrio, organico minimo) |
| 3 | Alloggio, strutture ricreative, vitto e servizio mensa |
| 4 | Protezione della salute, assistenza medica, welfare e sicurezza sociale |
| 5 | Conformità ed esecuzione (ispezioni, certificazione, reclami) |
Tabella 1.1 — I cinque titoli della MLC 2006.
La MLC 2006 non introduce solo diritti sostanziali per i marittimi, ma anche un sistema di verifica ed esecuzione (Titolo 5) che la rende, nella pratica, uno strumento con effetti concreti e verificabili in ogni scalo, non una semplice dichiarazione di principi.
Obiettivo del moduloDistinguere Articoli, Regolamenti, Standard e Guidelines e determinare persone, navi, armatore responsabile ed eventuali flessibilità applicabili.
La MLC va letta per Titolo e per livello giuridico. Articoli, Regolamenti e Parte A contengono obblighi; la Parte B guida l’attuazione e deve essere tenuta debitamente in considerazione. Questa distinzione aiuta a leggere la DMLC e le disposizioni nazionali.

| Livello | Che cosa contiene | Forza giuridica |
|---|---|---|
| Articoli | Obblighi generali, definizioni, campo di applicazione, entrata in vigore, procedura di emendamento | Vincolanti. Si modificano solo con una nuova Conferenza |
| Regolamenti | L’obiettivo di ciascuna materia, in forma sintetica | Vincolanti |
| Codice, Parte A Standard | Il contenuto obbligatorio di dettaglio: numeri, termini, procedure | Vincolanti. Attuazione mediante gli strumenti ammessi dall’Articolo IV.5 |
| Codice, Parte B Guidelines | Suggerimenti su come attuare la Parte A | Non vincolanti, ma da tenere «debitamente in considerazione» (Art. VI.2) |
Tabella 2.1 — I quattro livelli del testo e la loro forza giuridica.
La numerazione collega Regolamenti e Codice: alla Regola 2.5 sul rimpatrio corrispondono oggi gli Standard A2.5.1 (rimpatrio) e A2.5.2 (garanzia finanziaria), oltre alla Guideline B2.5. La lettera distingue Standard e Guidelines; verificare anche il sottoparagrafo e la versione emendata.
L’Articolo VI.3 consente equivalenze sostanziali a uno Stato non in grado di attuare diritti e principi nel modo previsto dalla Parte A, salvo disposizioni contrarie. La misura deve realizzare pienamente oggetto e scopo generali e dare effetto alla disposizione (VI.4). Le equivalenze adottate vanno indicate nella DMLC Parte I. Questa flessibilità non si applica alla Parte A del Titolo 5: non è una facoltà generale di sostituire qualsiasi requisito con una soluzione aziendale.
L’Articolo II.1(f) comprende chi è impiegato, ingaggiato o lavora a qualsiasi titolo su una nave soggetta alla Convenzione. Sono inclusi anche ruoli alberghieri e di ristorazione; non è necessaria una qualifica STCW. Per categorie dubbie, come alcuni tecnici presenti temporaneamente, decide l’autorità competente dopo consultazione delle organizzazioni di armatori e marittimi (II.3): la sola presenza a bordo non risolve ogni caso.
L’Articolo II.1(j) definisce armatore il proprietario oppure un’altra organizzazione o persona — il gestore, l’agente, il noleggiatore a scafo nudo — che abbia assunto la responsabilità dell’esercizio della nave e che, assumendola, abbia accettato di farsi carico dei doveri e delle responsabilità che la Convenzione impone agli armatori, indipendentemente dal fatto che altre organizzazioni o persone ne adempiano in concreto alcuni. È il punto centrale per il ship management: la responsabilità MLC segue chi ha assunto l’esercizio, e non si divide con un contratto.
| Si applica | Esclusioni (Art. II.1(i) e II.4) |
|---|---|
| Tutte le navi, pubbliche o private, ordinariamente impiegate in attività commerciali, di qualsiasi stazza | Navi impiegate nella pesca o in attività analoga |
| Navi in viaggio internazionale e navi in traffico nazionale, salvo quanto sotto | Navi di costruzione tradizionale, come i dhow e le giunche |
| Navi che navigano esclusivamente in acque interne o all’interno o nelle immediate vicinanze di acque riparate o aree soggette a regolamenti portuali | |
| Navi da guerra e ausiliarie |
Tabella 2.2 — Il campo di applicazione della Convenzione.
Le 500 GT determinano, nei casi previsti dalla Regola 5.1.3, l’obbligo di Maritime Labour Certificate e DMLC; non costituiscono la soglia generale di applicazione della Convenzione. Una nave di 400 GT impiegata in viaggi internazionali deve quindi rispettare i requisiti MLC applicabili, pur senza certificazione obbligatoria, salvo certificazione volontaria richiesta dall’armatore. Per navi sotto 200 GT non impiegate in viaggi internazionali, l’Articolo II.6 consente allo Stato di bandiera, dopo consultazione, una flessibilità limitata su alcuni dettagli del Codice quando l’applicazione non sia ragionevole o praticabile e la materia sia altrimenti disciplinata. Occorre quindi verificare sempre legge di bandiera e DMLC o atti nazionali applicabili.
Il Titolo 1 richiede almeno sedici anni; per i minori di diciotto sono vietati lavori pericolosi e, salvo le specifiche eccezioni formative autorizzate, lavoro notturno. Il certificato medico dura al massimo due anni, uno sotto diciotto anni; la certificazione della visione dei colori al massimo sei. Verificare qualifiche e familiarizzazione di sicurezza. Il reclutamento non comporta costi per il marittimo, salvo certificato medico nazionale, libretto e passaporto; i visti sono a carico dell’armatore (A1.1, A1.2, A1.4.5(b)).
Obiettivo del moduloSpiegare quando servono Maritime Labour Certificate e DMLC, distinguere Parte I e Parte II e verificare il ciclo quinquennale del certificato.
Le navi di 500 GT o più impegnate in viaggi internazionali, oppure che battono la bandiera di un Paese e operano da un porto o fra porti di un altro Paese, devono possedere un Maritime Labour Certificate e una Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC), quest'ultima articolata in due parti con funzioni distinte (Regola 5.1.3.1). Sotto le 500 GT la certificazione non è obbligatoria — ma si applicano i requisiti MLC pertinenti, ferme le limitate flessibilità previste dall’Articolo II.6, ed è la distinzione che più spesso si fraintende.

| Parte | Contenuto e responsabile |
|---|---|
| Parte I | Redatta dall'autorità competente dello Stato di bandiera. Elenca i requisiti nazionali che attuano le sedici voci dell'Appendice A5-I, indica le eventuali equivalenze sostanziali adottate e le esenzioni concesse |
| Parte II | Redatta dall'armatore e approvata dall'autorità competente o dall'organizzazione riconosciuta. Descrive le misure adottate per garantire conformità continua fra un'ispezione e l'altra |
Tabella 3.1 — Le due parti della DMLC.
Il certificato dura al massimo cinque anni (A5.1.3.1). Se è prevista una sola ispezione intermedia e la validità è quinquennale, questa si svolge fra secondo e terzo anniversario e comporta la vidimazione (.2). Se il rinnovo si completa nei tre mesi prima della scadenza, il nuovo certificato vale dal completamento e scade al massimo cinque anni dopo la precedente scadenza; se si completa prima di tale finestra, il massimo si calcola dal completamento (.3). Una proroga fino a cinque mesi dalla vecchia scadenza è ammessa con vidimazione autorizzata quando il rinnovo è stato completato con esito conforme prima della scadenza ma il nuovo documento non può essere subito emesso e disponibile a bordo (.4). La proroga non riavvia il ciclo quinquennale. Certificato e DMLC si conservano a bordo e se ne affigge copia accessibile; occorre traduzione inglese se non redatti in inglese, salvo navi non impegnate in viaggi internazionali (.12).
Mentre la Parte I è in gran parte standardizzata su base nazionale, la Parte II riflette l'impegno reale della singola compagnia: descrive come, concretamente, l'armatore verifica che le condizioni MLC restino rispettate nella pratica quotidiana, non solo al momento della certificazione iniziale.
Il certificato provvisorio può durare al massimo sei mesi per nuova consegna, cambio bandiera o nuovo armatore che assume la nave, dopo le verifiche prescritte. Non è ammesso un ulteriore provvisorio dopo i sei mesi iniziali; l’ispezione completa precede la sua scadenza. Durante questo periodo non è richiesta la DMLC (A5.1.3.5-8).
Obiettivo del moduloIndividuare i contenuti minimi del contratto, applicare le regole su paga, ferie e rimpatrio e distinguere salario raccomandato e obbligo vincolante.
Il Titolo 2 della Convenzione disciplina gli aspetti contrattuali ed economici del rapporto di lavoro marittimo, con requisiti minimi che ogni contratto di arruolamento deve rispettare.
La Convenzione non fissa un salario minimo obbligatorio: lo raccomanda la Guideline B2.2.4, e la cifra è negoziata dalla Sottocommissione salari della Joint Maritime Commission dell’ILO. Il riferimento per il marinaio scelto (able seafarer) sale a USD 690 dal 1° gennaio 2026, 704 dal 1° gennaio 2027 e 715 dal 1° gennaio 2028, dai 673 precedenti. Non è vincolante di per sé — vale se lo Stato di bandiera lo recepisce o se il contratto collettivo lo richiama — ma è il numero attorno a cui ruota di fatto la contrattazione.
Il diritto al rimpatrio, comprese le circostanze in cui l'armatore ne è comunque tenuto (per esempio in caso di abbandono della nave), è uno degli aspetti della MLC più rilevanti dal punto di vista pratico, ed è stato oggetto di rafforzamento con emendamenti successivi al testo originario del 2006, proprio in risposta a casi di equipaggi lasciati senza assistenza.
Il SEA deve riportare anche identità delle parti, nascita del marittimo, luogo e data di stipula, mansione, benefici sanitari e sociali, cessazione e preavviso, oltre al contratto collettivo applicabile. Marittimo e armatore dispongono di un originale firmato; prima della firma devono essere possibili esame e consulenza (A2.1). Le circostanze di rimpatrio sono definite da A2.5.1 e dall’attuazione nazionale; gli esempi più dettagliati, fra cui naufragio, insolvenza e zone di guerra, figurano nella Guideline B2.5.1. Il riferimento salariale ILO riguarda la paga base mensile dell’able seafarer, non il compenso totale di ogni qualifica.
Obiettivo del moduloApplicare i limiti MLC, riconoscere i vincoli di suddivisione del riposo e valutare separatamente le eccezioni MLC e STCW.
La gestione delle ore di lavoro e di riposo è una delle aree più verificate nelle ispezioni MLC e PSC, e una delle più delicate da gestire realisticamente a bordo, specialmente su navi con organico ridotto.

Lo Standard A2.3 lascia allo Stato di bandiera la scelta fra due regimi alternativi. La scelta va verificata nella DMLC Parte I, perché i due regimi non sono equivalenti.
| Regime | Limiti |
|---|---|
| Ore minime di riposo | Non meno di 10 ore in ogni periodo di 24 ore e 77 ore in ogni periodo di sette giorni |
| Ore massime di lavoro | Non più di 14 ore in ogni periodo di 24 ore e 72 ore in ogni periodo di sette giorni |
Tabella 5.1 — I due regimi alternativi dello Standard A2.3.5.
Nel regime delle ore di riposo valgono inoltre tre vincoli di forma, ed è su questi che si concentrano le carenze: il riposo può essere diviso in non più di due periodi, uno dei quali di almeno sei ore, e l’intervallo fra due periodi di riposo consecutivi non può superare le quattordici ore.
I numeri coincidono: anche il Codice STCW, sezione A-VIII/1, chiede dieci ore in ventiquattro e settantasette in sette giorni, con gli stessi vincoli di forma. A divergere sono le eccezioni — ed è lì che nasce il contenzioso.
| Strumento | Come si deroga |
|---|---|
| Codice STCW sezione A-VIII/1.9 | L’Amministrazione può autorizzare eccezioni: il riposo settimanale può scendere a 70 ore, ma non per più di due settimane consecutive, e l’intervallo fra due eccezioni non può essere inferiore al doppio della durata dell’eccezione. Il riposo può essere diviso in tre periodi — uno di almeno sei ore, gli altri di almeno un’ora — per non più di due periodi di ventiquattro ore ogni sette giorni |
| MLC 2006 Standard A2.3.13 | A2.3.13 prevede leggi, regolamenti o una procedura con cui autorizzare o registrare accordi collettivi che consentano eccezioni. Queste seguono per quanto possibile lo Standard e possono considerare congedi più frequenti o più lunghi o compensativi. Verificare accordo e attuazione di bandiera: un’eccezione STCW non basta. |
Tabella 5.2 — Le due discipline delle eccezioni.
Un ufficiale soggetto a un’eccezione STCW autorizzata può rispettare quel regime senza rispettare automaticamente la MLC. Occorre verificare anche il regime MLC applicabile e la base dell’eccezione, compreso l’accordo collettivo autorizzato o registrato. Le due discipline possono essere controllate dallo stesso ispettore PSC.
La Convenzione richiede la tenuta di registri accurati delle ore di lavoro o di riposo di ciascun marittimo, verificabili in ispezione. Una discrepanza sistematica tra i registri e la pratica reale (le cosiddette «ore fittizie») è una delle carenze più frequenti e più gravi rilevate dagli ispettori PSC in questo ambito.
Registri di ore di riposo compilati in modo formalmente corretto ma non corrispondenti alla realtà operativa espongono la compagnia a un doppio rischio: da un lato la detention in caso di scoperta, dall'altro, soprattutto, la fatica reale dell'equipaggio non gestita, con conseguenze dirette sulla sicurezza operativa.
I limiti si verificano su qualsiasi finestra di 24 ore e sette giorni. Il giorno illustrato nel grafico totalizza dieci ore di riposo: ripetuto per sette giorni produce settanta ore e non rispetta il minimo ordinario di settantasette. STCW riguarda personale di guardia e personale con compiti designati di sicurezza, security e prevenzione dell’inquinamento; MLC tutela tutti i marittimi interessati. Esercitazioni e chiamate devono limitare il disturbo e prevedere il riposo compensativo pertinente; dopo un’emergenza il comandante assicura riposo adeguato ai marittimi impegnati nel periodo programmato di riposo (A2.3.7-9, .14). Consegnare copia dei registri sottoscritta dal marittimo e dal comandante o delegato.
Obiettivo del moduloDistinguere i requisiti costruttivi transitori degli alloggi dagli obblighi operativi applicabili su vitto, acqua, igiene e cuoco.
Il Titolo 3 della Convenzione stabilisce requisiti dettagliati su alloggi, spazi ricreativi e servizio mensa a bordo, riconoscendo che la qualità di vita quotidiana dell'equipaggio incide direttamente sul benessere e, indirettamente, sulla sicurezza operativa.
| Area | Requisiti tipici |
|---|---|
| Alloggio | Dimensioni minime delle cabine, illuminazione, ventilazione, isolamento acustico |
| Spazi ricreativi | Aree comuni per il tempo libero, accesso a comunicazioni personali |
| Vitto | Qualità e varietà del cibo, requisiti igienico-sanitari della cucina, qualifica del personale di cucina |
Tabella 6.1 — Aree tipiche disciplinate dal Titolo 3 della MLC 2006.
La Regola 3.1.2 stabilisce che i requisiti del Codice relativi alla costruzione e all’equipaggiamento degli alloggi si applicano alle navi costruite alla data, o dopo la data, in cui la Convenzione entra in vigore per lo Stato di bandiera. Per le navi precedenti continuano a valere, nei casi pertinenti, le Convenzioni ILO n. 92 e n. 133 o il diritto nazionale applicabile. Questa regola transitoria non esclude gli altri obblighi del Titolo 3: vitto, acqua, igiene, qualifica del cuoco e ispezioni delle scorte restano da verificare. Prima di valutare una misura costruttiva occorre controllare data di costruzione, data di entrata in vigore per la bandiera ed eventuali requisiti nazionali.
La qualità e varietà del cibo a bordo è spesso sottovalutata come fattore di benessere, ma incide direttamente sul morale e sulla ritenzione dell'equipaggio, oltre a essere un'area frequentemente verificata in ispezione. Investire in questo ambito ha un ritorno spesso sproporzionato rispetto al costo relativamente contenuto.
Obiettivo del moduloValutare assistenza medica di bordo e a terra, responsabilità dell’armatore, requisito del medico e copertura minima di sicurezza sociale.
Il Titolo 4 richiede che ogni marittimo abbia accesso a cure mediche adeguate a bordo e a terra, e disciplina la responsabilità dell'armatore in caso di malattia o infortunio, oltre a stabilire requisiti minimi di copertura di sicurezza sociale.
Serve un medico qualificato con almeno cento persone su viaggi internazionali ordinariamente superiori a tre giorni (A4.1.4(b)). Sulle altre navi occorre almeno un marittimo incaricato delle cure e dei medicinali oppure competente nel primo soccorso; qualifiche STCW, durata e natura del viaggio e numero delle persone determinano il livello richiesto (A4.1.4(c)).
Lo Standard A4.5.1 elenca nove rami: cure mediche, indennità di malattia, di disoccupazione, di vecchiaia, per infortunio sul lavoro, prestazioni familiari, di maternità, di invalidità e ai superstiti. Al momento della ratifica ogni Stato deve garantirne almeno tre (A4.5.2), e la Guideline B4.5 raccomanda che fra questi vi siano le cure mediche, l'indennità di malattia e quella per infortunio sul lavoro. È il motivo per cui la copertura effettiva di un equipaggio multinazionale dipende dallo Stato di residenza di ciascun marittimo più che dalla bandiera della nave.
L'attenzione crescente al benessere psicologico dell'equipaggio, spinta anche dalle condizioni di isolamento prolungato tipiche della vita di bordo, sta ampliando l'interpretazione pratica degli obblighi di assistenza sanitaria oltre la sola componente fisica, un'area di crescente attenzione nelle ispezioni più recenti.
I nove rami non implicano copertura automatica di ogni marittimo da parte della bandiera. A4.5.3 attribuisce responsabilità primaria allo Stato di residenza ordinaria, con accordi bilaterali o multilaterali e altre disposizioni pertinenti. Verificare per la persona concreta rami coperti, contributi, prestazioni e accessibilità.
Obiettivo del moduloGestire un reclamo MLC garantendo procedura accessibile, rappresentanza, assenza di ritorsioni e accesso diretto alle autorità esterne.
Ogni nave soggetta alla MLC deve avere una procedura equa, efficace e rapida per i reclami. Il percorso interno non limita l’accesso diretto al comandante o alle autorità esterne competenti.

Lo Standard A5.1.5 tutela l’accesso diretto al comandante e alle autorità esterne competenti, inclusi bandiera e Stato di porto; il sindacato può assistere o rappresentare il marittimo, ma non è un’autorità pubblica. Sono previsti accompagnamento o rappresentanza e protezione dalla vittimizzazione. La copia della procedura consegnata a ciascun marittimo deve indicare i contatti dell’autorità di bandiera, dell’autorità dello Stato di residenza se diverso, e una persona a bordo capace di fornire consulenza imparziale e confidenziale. La DPA deriva dal Codice ISM: può essere un contatto aziendale, ma non è imposta dalla MLC.
Come già visto per il reporting di sicurezza, un numero di reclami MLC costantemente pari a zero può riflettere davvero un ambiente di lavoro eccellente, oppure una paura diffusa di segnalare problemi. La distinzione tra le due situazioni richiede attenzione diretta, non solo la lettura del dato aggregato.
Obiettivo del moduloCollegare certificazione di bandiera, sedici aree MLC, ispezione PSC e procedura di reclamo a terra.
Lo Stato di bandiera deve garantire ispezioni MLC a intervalli non superiori a tre anni (A5.1.4.4), anche dove non è richiesta certificazione obbligatoria. Il controllo dello Stato di porto è un sistema complementare e non sostituisce la vigilanza di bandiera. L’Articolo V.7 impedisce un trattamento più favorevole alle navi di Stati non ratificanti.

Le Appendici A5-I e A5-III elencano sedici aree per certificazione e ispezione dettagliata. Lo Standard A5.2.1.2 stabilisce che l’ispezione dettagliata le copra in linea di principio: non è un elenco che vieta altri accertamenti pertinenti alla MLC. Un reclamo può limitare l’approfondimento alla materia segnalata, salvo motivi chiari per ampliare l’ispezione (.3).
| Titolo | Aree |
|---|---|
| 1 | Età minima · Certificazione medica · Qualifiche dei marittimi · Uso di servizi privati di reclutamento e collocamento autorizzati |
| 2 | Contratti di arruolamento · Pagamento delle retribuzioni · Ore di lavoro o di riposo · Livelli di organico · Garanzia finanziaria per il rimpatrio |
| 3 | Alloggio · Strutture ricreative di bordo · Vitto e servizio mensa |
| 4 | Salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni · Assistenza medica a bordo · Garanzia finanziaria per la responsabilità dell'armatore |
| 5 | Procedure di reclamo a bordo |
Tabella 9.1 — Le sedici voci delle Appendici A5-I e A5-III. Le due in corsivo sono state aggiunte dagli emendamenti 2014: i materiali anteriori al 2017 ne elencano quattordici.
Per interpretare le statistiche PSC distinguere ispezioni, singole carenze, navi detenute e categorie MLC. Il Titolo 4 non rappresenta tutte le carenze MLC e una quota di carenze non è una quota di navi non conformi. Usare rapporti annuali ufficiali con anno, denominatore e classificazione espliciti; le frequenze non determinano da sole la gravità del singolo caso.
Lo Standard A5.2.2 consente al marittimo di presentare un reclamo al funzionario autorizzato nel porto di scalo. Nell’indagine iniziale si considera, quando appropriato, il ricorso alla procedura di bordo; non è un obbligo assoluto di esaurirla. Per condizioni chiaramente pericolose o violazioni gravi o ripetute si applica A5.2.1.6: impedire la partenza finché siano corrette o accettato un piano rapido di attuazione. Negli altri casi non risolti si informa la bandiera chiedendo consulenza e piano correttivo; resta protetta la riservatezza. La definizione più ampia di reclamo proveniente anche da soggetti interessati appartiene invece ad A5.2.1.3.
Le carenze su cure, riposo, alimentazione e condizioni di vita possono incidere sulla salute e sulla sicurezza. Valutare condizioni effettive, evidenze e criteri normativi di gravità, senza ridurre la verifica al possesso dei documenti.
Obiettivo del moduloRiconoscere le tre condizioni alternative di abbandono e verificare garanzia finanziaria, coperture e segnali operativi precoci.
Gli emendamenti alla MLC 2006 successivi al testo originario hanno rafforzato in modo specifico le tutele contro l'abbandono dei marittimi, un fenomeno che si è manifestato con particolare gravità in situazioni di insolvenza dell'armatore o di sequestro della nave.
La definizione è nello Standard A2.5.2.2 ed è alternativa: basta una delle tre ipotesi. L’armatore

Nel 2025 sono stati registrati 6.223 marittimi abbandonati su 410 navi, con 25,8 milioni di dollari di retribuzioni non pagate, dei quali l’ITF riferisce di averne recuperati 16,5; la differenza è il saldo non indicato come recuperato alla data del rapporto, non un importo definitivamente irrecuperabile. In tre anni i marittimi abbandonati sono più che triplicati. La garanzia finanziaria introdotta nel 2014 non è quindi una tutela per uno scenario residuale: è il meccanismo che regge la parte più esposta dell'intero sistema. Verificarla in ispezione — certificato a bordo, in corso di validità, affisso e riferito al giusto registered owner — è tutt'altro che una formalità.
Un equipaggio abbandonato, spesso senza viveri, carburante o retribuzione, in un porto straniero, è lo scenario più duro che la Convenzione affronta — e raramente arriva all'improvviso: quasi sempre è preceduto da settimane di stipendi in ritardo, forniture ridotte e comunicazioni che si diradano. Il criterio dei due mesi di retribuzioni non pagate serve proprio a dare un momento certo a una situazione che degrada per gradi. Chi gestisce navi dovrebbe leggerlo come un indicatore anticipato, non come una soglia da raggiungere.
I dati ITF 2025 descrivono i casi compilati dal sindacato; il registro istituzionale ILO/IMO può differire per aggiornamento e metodologia. Le condizioni di abbandono sono alternative: non occorre attendere due mesi di paga arretrata se già mancano rimpatrio o sostentamento. Il limite di quattro mesi riguarda retribuzioni e altri emolumenti coperti dalla garanzia, non ogni costo di assistenza né l’intero debito dell’armatore. I bisogni essenziali sono coperti fino all’arrivo a casa; l’accesso alla garanzia deve essere diretto e l’assistenza tempestiva (A2.5.2).
Obiettivo del moduloRicostruire l’accettazione tacita dell’Articolo XV, distinguere le cinque tornate di emendamenti e separare requisiti vigenti e futuri.
L’Articolo XV disciplina l’aggiornamento semplificato del Codice. Lo STC adotta le proposte e la Conferenza Internazionale del Lavoro le approva: il procedimento non elimina il ruolo della Conferenza. Distinguere approvazione, accettazione ed entrata in vigore, e verificare la posizione della bandiera.

Per gli emendamenti approvati nel 2025, NORMLEX indica il 23 giugno 2027 come fine del periodo di disaccordo e il 23 dicembre 2027 come entrata in vigore attesa. Al 15 settembre 2026 non sono in vigore: preparare l’attuazione senza usarli come requisiti MLC già efficaci.
| Tornata | In vigore dal | Che cosa ha introdotto |
|---|---|---|
| 2014 | 18 gennaio 2017 | Le due garanzie finanziarie: per l’abbandono (Standard A2.5.2) e per la responsabilità dell’armatore in caso di morte o invalidità di lunga durata da causa professionale (A4.2.1-2). I due certificati vanno tenuti a bordo e affissi |
| 2016 | 8 gennaio 2019 | Le Guidelines B4.3.1 e B4.3.6, non vincolanti ma da tenere debitamente in considerazione, includono bullismo e molestie nelle politiche di salute e sicurezza; estensione limitata fino a cinque mesi dalla vecchia scadenza, dopo il rinnovo ispettivo nelle condizioni dello Standard A5.1.3.4 |
| 2018 | 26 dicembre 2020 | Pirateria e rapina a mano armata: il contratto di arruolamento non scade e le retribuzioni continuano a maturare finché il marittimo è tenuto in cattività, fino al rilascio e al rimpatrio o alla morte (A2.1.7 e A2.2.7) |
| 2022 | 23 dicembre 2024 | DPI di taglia appropriata; acqua potabile gratuita e requisiti alimentari aggiornati; connettività sociale e accesso a internet a bordo, dove ragionevolmente praticabile e a costo ragionevole; sbarco tempestivo per cure mediche a terra e rimpatrio della salma; segnalazione annuale all’ILO di tutti i decessi dei marittimi; nome del registered owner nei documenti di garanzia finanziaria |
| 2025 | 23 dicembre 2027 (attesa) | Requisiti previsti dal 23 dicembre 2027, subordinatamente all’accettazione dell’Articolo XV: libera uscita senza visto e senza discriminazione, con le condizioni previste su formalità, salute, sicurezza e operatività, rimpatrio non discriminatorio, costi a carico dell’armatore incluso il trasporto fino a 30 kg di bagaglio, divieto espresso di violenza, molestie e aggressione sessuale, trattamento equo, reclami rafforzati. I prodotti per l’igiene mestruale, i riferimenti per la formazione medica e il riconoscimento dei marittimi come lavoratori chiave figurano nelle Guidelines future |
Tabella 11.1 — Le cinque tornate di emendamenti al Codice.
Gli emendamenti 2022 sono in vigore dal 23 dicembre 2024. A3.1.17 include la connettività sociale nelle strutture e nei servizi ricreativi appropriati da fornire a bordo. Le Guidelines B3.1.11 trattano accesso a internet, ragionevole praticabilità e ragionevolezza degli eventuali costi: non stabiliscono internet gratuito e garantito su ogni nave. Verificare testo applicabile e attuazione di bandiera, insieme a DPI di taglia appropriata, acqua gratuita e vitto adeguato. Le ispezioni frequenti e documentate di scorte, acqua e locali erano già previste in A3.2.7.
Le tornate di emendamenti rafforzano protezioni già presenti e introducono requisiti ulteriori. La libera uscita, ad esempio, era già contemplata dalla Regola 2.4.2 nel testo originario. Per ogni novità identificare il paragrafo modificato, la sua forza giuridica e la data di applicazione: non presentare l’intero tema come introdotto per la prima volta.
Obiettivo del moduloTradurre i requisiti MLC in processi di selezione, contrattualizzazione, pianificazione degli avvicendamenti e monitoraggio del welfare.
La funzione di crewing management ha un ruolo centrale nel garantire la conformità MLC nel tempo, dalla selezione e formazione dell'equipaggio alla gestione dei contratti, fino alla pianificazione dei turni di imbarco che incide direttamente su fatica e benessere.
Un tasso di turnover elevato, letto insieme a un basso numero di reclami formali, può indicare che i marittimi preferiscono non tornare piuttosto che segnalare un problema. Il crewing management dovrebbe leggere questi due indicatori insieme, non separatamente.
Obiettivo del moduloDistinguere conformità documentale e welfare reale e individuare pratiche organizzative che sostengono dignità, salute e affidabilità operativa.
Come per la sicurezza, anche il welfare dell'equipaggio si costruisce con una cultura organizzativa reale, non con la sola conformità documentale ai requisiti minimi della Convenzione.
I requisiti MLC sono un livello minimo; una politica di welfare può sostenere retention e sicurezza, ma il risultato va verificato. Leggere accesso alle cure, riposo effettivo, turnover e segnalazioni insieme alle condizioni operative; nessun indicatore isolato dimostra benessere o conformità.
Obiettivo del moduloMonitorare gli sviluppi MLC senza confondere proposte, emendamenti approvati, entrata in vigore e obblighi già applicabili.
Il quadro della MLC 2006 e della gestione del welfare dell'equipaggio continua a evolvere, sotto la spinta di una maggiore attenzione alla salute mentale e di una crescente integrazione con gli altri sistemi di controllo visti nei corsi precedenti.
Benessere e sicurezza operativa sono ambiti distinti ma collegati. Fatica e isolamento possono aumentare il rischio di errore: valutare turni, risorse, supporto e condizioni organizzative, senza attribuire automaticamente la causa al singolo marittimo.
Dalla Mistake Library di SuperbaKnowledge, filtrata sugli argomenti trattati in questo corso. Questa vista seleziona e ordina contenuti pubblicati in SuperbaKnowledge; non li modifica né li sostituisce. La scheda collegata resta la versione di riferimento e i testi ufficiali restano autorevoli.
| Argomento | Errore | Conseguenza tipica | Scheda |
|---|---|---|---|
| Fatica dell'Equipaggio | Registrazione delle ore di riposo gestita come mero adempimento documentale, senza riflettere la reale gestione della fatica a bordo | Conformità formale che non previene l'accumulo di fatica cronica nell'equipaggio | Vedi scheda |
| Gestione Reclami MLC | Procedura di reclamo non spiegata chiaramente al marittimo all'imbarco | Deficiency MLC in ispezione PSC | Vedi scheda |
| Prevenzione Violenza e Molestie | Formazione PSSR rinnovata senza verificare l'inclusione della nuova competenza richiesta dal 2026 | Certificazione formalmente completata ma non conforme ai requisiti STCW in vigore dal 2026; gli emendamenti MLC 2025 restano futuri fino alla prevista entrata in vigore | Vedi scheda |
| Sigla | Definizione |
|---|---|
| AB | Able Seafarer (marinaio scelto), la qualifica cui si riferisce il salario minimo ILO |
| CBA | Collective Bargaining Agreement (contratto collettivo) |
| DMLC | Declaration of Maritime Labour Compliance |
| DPA | Designated Person Ashore — istituto del Codice ISM, non della MLC |
| ILC | International Labour Conference, che approva gli emendamenti al Codice |
| ILO | International Labour Organization |
| ITF | International Transport Workers’ Federation |
| JMC | Joint Maritime Commission dell’ILO, la cui Sottocommissione salari fissa il riferimento retributivo |
| MLC | Maritime Labour Convention 2006 |
| P&I | Protection and Indemnity (assicurazione mutualistica armatoriale) |
| PSC | Port State Control |
| RO | Recognized Organization, l’organizzazione riconosciuta cui la bandiera delega ispezione e certificazione |
| SEA | Seafarer Employment Agreement (contratto di arruolamento) |
| STC | Special Tripartite Committee, il comitato che adotta gli emendamenti al Codice |
| STCW | Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers |
Elenco consolidato delle fonti citate. Riesaminato il 15 settembre 2026; consultare sempre il testo ufficiale in vigore, comprensivo degli emendamenti più recenti.
| Fonte | Ambito |
|---|---|
| Maritime Labour Convention, 2006, as amended (ILO) | Testo consolidato: Articoli, Regolamenti e Codice, Parte A (Standard) e Parte B (Guidelines) |
| Emendamenti 2014, 2016, 2018, 2022 e 2025 al Codice | In vigore rispettivamente dal 18 gennaio 2017, 8 gennaio 2019, 26 dicembre 2020, 23 dicembre 2024 e (attesi) 23 dicembre 2027 |
| Appendici A5-I e A5-III | Le sedici voci oggetto della DMLC e dell'ispezione dettagliata in PSC |
| ILO, Guidelines for port State control officers carrying out inspections under the MLC, 2006 | Prassi di ispezione e criteri di detenzione |
| Codice STCW, sezione A-VIII/1 | Ore di riposo del personale di guardia e regime delle eccezioni |
| Joint Maritime Commission dell'ILO, Sottocommissione salari | Salario minimo di riferimento per il marinaio scelto |
| Paris MoU, Rapporto annuale | Statistiche di ispezione e detenzione, carenze per categoria |
| Banca dati ILO/IMO sull'abbandono dei marittimi; rapporti ITF | Casi di abbandono, marittimi coinvolti, retribuzioni non pagate |
| Amministrazioni di bandiera | Requisiti nazionali applicabili ed equivalenze sostanziali (DMLC Parte I) |
Questo corso è materiale didattico a scopo formativo e non costituisce certificazione professionale né titolo abilitante. Leggi le avvertenze complete.